DPR 24 GIUGNO 1998 N° 249,
DPR 21 novembre 2007 N° 235
Art. 1 (Vita della comunità
scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione
e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In
essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più
ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo
della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione
alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità
di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione
delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che
la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l’orientamento, l’identità
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità
di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti,
con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte
di loro competenza in tema di programmazione e definizione
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola,
di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico.
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola gli studenti della
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse
modalità possono essere consultati gli studenti della
scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento
ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della
vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura
e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere
le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo-didattico
di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante
il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti
e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo
e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel
proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione
e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso
e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l’esercizio del diritto di associazione
all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno
della scuola, nonché l’utilizzo di locali da
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.
I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni
di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola
e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa
e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica, nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile,
al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità
del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente è sempre offerta la possibilità
di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica per non più di quindici
giorni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l’allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo
del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi
o reiterate infrazioni disciplinari.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodo di allontanamento superiori ai quindici
giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario,
anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria,
la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro,
ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violano la dignità e il rispetto
della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità
delle persone. In tal caso, la durata dell’allontanamento
è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica per
quanto possibile il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9,
nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque
connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare
un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico, la
sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica, con l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento
fino al termine dell’anno scolastico.
1 0 .Nei casi in cui l’autorità giudiziaria,
i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente
è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno,
ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante
le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è
ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,
ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito
e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola
media, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, di norma, è composto da un docente designato
dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore,
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante
eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo
grado, da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è
presieduto dal dirigente scolastico.
2 . L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione
del presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o
un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni
del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia regionale composto per
la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito
della comunità scolastica regionale, e presieduto dal
Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o da un
suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la
corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge
la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base
dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali
memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine
perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo
di cui al comma 3 abbia presentato esigenze istruttorie, il
direttore dell’ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee di designazione
delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno
dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire
un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica
per due anni scolastici.
Art 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all’iscrizione alla
singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo
di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure
di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione
condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle
attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune
attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse
e degli studenti, del piano dell’offerta formativa,
dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta
dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di
ogni singola istituzione scolastica è fornita copia
agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n.
653.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica.
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