Le valutazioni sono espresse dai Consigli di classe non solo sulle pagelle di fine quadrimestre (febbraio, giugno), ma anche sui “pagellini” di novembre e di aprile inviati alle famiglie.
Sulla base dell’O.M. 92 del 5/11/2007 e del DPR n 235 del 21/11/2007 si specifica che a fine anno scolastico il Consiglio di classe potrà adottare per gli allievi un giudizio di ammissione, di non ammissione o di sospensione. In quest’ultimo caso, dopo le attività di recupero estive, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, l’alunno sosterrà opportune verifiche relative alle discipline insufficienti, che forniranno gli elementi per lo scrutinio definitivo.
Un giudizio finale positivo comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Ai sensi del DPR 22 giugno 2009, è prevista l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato solo in presenza di voto di comportamento non inferiore a sei decimi e votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Valutazione del Comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti si esprime in sede di scrutinio intermedio e finale e si riferisce non solo alle attività scolastiche in Istituto, ma anche a quelle svolte al di fuori di esso.
Tale valutazione, espressa in decimi, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
La valutazione del comportamento non si riferisce ad un singolo episodio, ma a tutto il corso dell'anno scolastico e scaturisce da un giudizio complessivo sulla maturazione e sulla crescita civile e culturale dello studente, tenendo conto dei suoi progressi e miglioramenti.
L'attribuzione di votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente
- a causa di comportamenti di particolare gravità, sia stato destinatario di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.
- Successivamente alla irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
CREDITI
Si tratta di un insieme di punti che viene conseguito durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per un quarto a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato (25 punti su 100).
Viene attribuito, anno per anno, dal consiglio di classe ed è un punteggio che si accumula negli ultimi tre anni di scuola.
I crediti sono costituiti dal:
- Credito scolastico
- Credito formativo
CREDITO SCOLASTICO
Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni singolo studente.
Si determina in base:
- Alla media dei voti conseguiti
- All'impegno e alla frequenza
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, calcola il credito scolastico partendo dalla media dei voti di tutte le discipline ad eccezione della disciplina Religione (o attività alternativa nel caso lo studente si avvalga della facoltà di svolgere una attività alternativa). Al calcolo della media finale concorre anche il voto di condotta.
Calcolata la media dei voti (per le classi III e IV voti di promozione, mentre per le classi V voti di presentazione), si determina la banda di oscillazione relativa al credito scolastico indicata nella tabella che segue, stabilita dal Ministero:
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
|
III anno di corso |
IV anno di corso |
V anno di corso |
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
8 < M ≤ 9 |
6-7 |
6-7 |
7-9
|
9 < M ≤ 10 |
7-8 |
7-8 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto
conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di
esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
L'alunno il cui giudizio è stato sospeso, si vedrà attribuito in sede di scrutinio finale il punteggio minimo nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene il suo punteggio.
CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo non determina un punteggio, ma concorre all'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico.
La valutazione del credito formativo, per gli studenti promossi a giugno, viene attivata quando la documentazione prodotta segue i seguenti criteri:
- coerenza con le finalità e gli obiettivi della scuola
- coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma
- coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo
- le attività riguardano la formazione personale, civile e sociale degli allievi
- la certificazione deve essere presentata alla scuola entro il 15 maggio , deve essere rilasciata da enti, associazioni, istituzioni esterne alla scuola di appartenenza e deve prevedere una sintetica descrizione dell’esperienza con giudizio valutativo, indicare il numero di ore impegnate e presentare la firma del responsabile.
Sulla base di queste indicazioni, sono riconosciuti i seguenti crediti formativi:
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